Caterina – sono un’insegnante di ruolo (con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2004) e fino al 31/08/2012 ho insegnato nella Scuola Media, dove ho fatto la ricostruzione di carriera. Con decorrenza 01/09/2012 ho ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di Secondo Grado. Ho chiesto un anno e mezzo fa alla scuola dove sono in servizio la ricostruzione/temporizzazione di carriera per il nuovo inquadramento. La procedura è corretta? Inoltre, poiché la mia pratica giace ancora inevasa in segreteria, è vero che passati 5 anni dal nuovo inquadramento non mi vedrei più riconosciuti gli arretrati economici? Mille grazie per il cortese interessamento.
FP – Gentile Caterina,
in merito alla questione “temporizzazione/ricostruzione di carriera”, mi permetto di illustrarle, brevemente, la procedura in caso di passaggio di profilo da docente di scuola secondaria di primo grado a docente di scuola secondaria di secondo grado:
1) all’atto del passaggio di ruolo da una qualifica inferiore ad una superiore, si ha diritto prima di tutto al calcolo dello stipendio ad-personam, secondo quanto previsto dall’istituto della temporizzazione di cui all’art. 6 del DPR 345/83.
Per temporizzazione si intende il procedimento mediante il quale il cosiddetto “valore economico” (la differenza tra lo stipendio nel ruolo di provenienza in godimento nel momento del passaggio e lo stipendio iniziale maturato nello stesso ruolo) viene trasformato in anzianità nel nuovo profilo.
Con la suddetta procedura si garantisce, attraverso l’assegno ad-personam, la stessa retribuzione in godimento prima del passaggio con la relativa anzianità “temporizzata”.
2) successivamente, alla conferma in ruolo e dietro presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato (la pratica non viene curata d’ufficio da parte dell’Amministrazione), si procede alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo svolti anteriormente.
Terminato il riconoscimento dei servizi (di cui sopra) avvenuto secondo quanto prescritto dalla normativa, il sistema informativo (portale SIDI) verifica quale trattamento economico è più favorevole, e in base a tale scelta, procederà la progressione dello stipendio.
Doverosa una precisazione: i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti da ricostruzione di carriera (cfr. art. 6 del D.P.R. 345/1983).
Pertanto all’atto del superamento della prova bisogna verificare se il riconoscimento dei servizi (ricostruzione di carriera) attribuisce un trattamento economico inferiore rispetto a quello risultante dalla
temporizzazione.
In questo caso non è possibile prendere in considerazione l’anzianità derivante dalla ricostruzione di carriera, in quanto non è ammesso attribuire un trattamento economico meno favorevole a fronte di un’anzianità più favorevole.
Solo in presenza di uguale trattamento economico tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera si prenderà come riferimento l’anzianità di servizi riconosciuta ai fini giuridici ed economici più favorevoli.
Come già sottolineato, l’iter della ricostruzione di carriera, nella fattispecie, deve essere “sollecitata” dall’interessato, attraverso la presentazione di una istanza alla scuola di titolarità. In merito alla questione degli arretrati che vanno in prescrizione dopo 5 anni, le illustro in modo molto sintetico la normativa di riferimento: in primis le segnalo che il diritto alla ricostruzione di carriera decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova.
E’ bene precisare che il diritto alla ricostruzione di carriera è un diritto prescrivibile ovvero dalla conferma in ruolo decorre l’inizio della prescrizione. La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di 10 anni (dalla conferma in ruolo), mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 5 anni.
Preciso che i termini di prescrizione sono riferiti alla presentazione della domanda. Come prima passo è opportuno verificare quando, e se è stata assunta al protocollo la sua richiesta di ricostruzione di carriera e poi fare le dovute considerazioni.
Pertanto non è corretto affermare che: passati 5 anni dal nuovo inquadramento non vengono riconosciuti gli arretrati economici.