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Channel: Ricostruzione di carriera – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Docente neo-immesso e ricostruzione carriera: per fare richiesta è necessario aver superato l’anno di prova

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Maddalena – Sono un’insegnante di sostegno della Scuola dell’Infanzia immessa in ruolo a Settembre 2015 sulla provincia di Genova. Leggendo la legge 107 e i vostri articoli a riguardo della ricostruzione di carriera mi sono recata nella segreteria del mio Istituto per inoltrare la domanda che io avevo inteso di doverla presentare entro il 31 Dicembre 2015. Mi è stato risposto che io quest’anno, essendo nell’anno di prova, non dovevo presentarla. So per mia conoscenza che insegnanti immessi quest’anno in ruolo in altre Regioni hanno già presentato la domanda. Cosa devo fare? Ringrazio anticipatamente

Giovanna Onnis – Gentilissima Maddalena,

la risposta che hai ricevuto dalla segreteria della tua scuola è corretta in quanto il diritto alla ricostruzione di carriera decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova che, per te, neo-immessa nell’a.s. 2015/16, si concluderà il 31 agosto 2016.

Potrai, quindi, presentare domanda di ricostruzione di carriera dal 1° settembre 2016, quindi nell’a.s. 2016/17 dopo superamento del periodo di prova con esito positivo.


Servizi pre ruolo e altri servizi utili alla carriera. Chiarimenti

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Francesco  – i servizi prestati all’estero in università  contano come pre-ruolo ai fini della ricostr. di carriera/progressione stipendiale?  I servizi prestati, relativi a più anni scolastici e inferiori ai 180 gg., si possono sommare e sono quindi utili nel computo del pre-ruolo? Un anno per es. 105gg ed un anno successivo 100gg possono formare insieme 180gg. Oppure questi ultimi devono essere prestati in un unico a.s.? Conta ogni tipo di servizio, anche quello prestato con contratto di prestazione d’opera intellettuale (i famosi “progetti-lingua”!?) Se dal computo del mio servizio pre-ruolo il nono anno (2014-15) ai fini della progressione stipendiale (9-14) è quello di prova, lo scatto spetta dal 01/09/2014? In caso negativo, la progressione stipendiale spetta allora da quest’anno scolastico 2015/16? Grazie in anticipo per la tua gentile risposta e buon lavoro!
FP – Gentile Francesco,

in merito alle sue richieste le segnalo, in premessa, quanto segue: i servizi riconoscibili ai fini della carriera sono quelli espressamente indicati dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994 che testualmente recita:

“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, e riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli educandati femminili statali, o parificate delle scuole popolari  sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi, il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.”

Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”

Pertanto, sintetizzando:

– sono ammessi i seguenti servizi svolti nelle: scuole pareggiate scuole parificate  scuole sussidiate e sussidiarie  scuole popolari;

– non sono ammessi i seguenti servizi svolti nelle: scuole legalmente riconosciute centro di formazione professionale  scuole paritarie,  ad eccezione  delle scuole primarie parificate e paritarie sino al 31/8/2008;

– non sono ammessi i servizi resi con contratto di prestazione d’opera;

Per quanto concerne la questione dei “180 giorni” si sottolinea che a partire dall’ a.s. 1974/75 il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come prevede l’art. 11 della legge n. 124/99.

Pertanto non è ammesso il cumulo dei giorni svolti in diversi aa.ss.

Per quanto riguarda il servizio prestato all’estero, non ci sono disposizioni che ne consentono la valutazione in quanto l’art. 485 del D.L.vo 297/1994 prevede esclusivamente il servizio prestato all’estero sia solo quello delle scuole statali, pareggiate o parificate ma non quello delle scuole straniere.

Si aggiunge, per quanto concerne l’attività svolta nelle Università sempre all’estero, che i servizi riconoscibili ai fini della ricostruzione della carriera,  prestati presso le Università Statali o Istituti italiani di cultura, sono i  seguenti:

– servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato straordinario (e come ricercatori anche riconfermati in quanto equiparati per effetto della legge 341/1990 alla figura dell’assistente universitario) nelle università a decorrere dall’1/7/1975 (art. 485 del d.lgs. 297/1994);

– servizio prestato come contrattista universitario a docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso le scuole statali;

– servizio in qualità di lettore non di ruolo prestato negli istituti italiani  di cultura e nelle istituzioni scolastiche all’estero, svolto con specifico  incarico del Ministero Affari Esteri.

Tempistica riguardante i decreti di ricostruzione di carriera degli aa.ss. precedenti

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Docente – sono un’insegnante della scuola dell’infanzia entrata in ruolo nel 2013/2014,superando anche l’anno di prova in quello stesso anno. Vorrei avere un’informazione rispetto alla ricostruzione di carriera…ho compilato tutta la documentazione lo scorso anno scolastico (2014/2015)consegnandola alla segreteria della scuola dove ho la titolarità ma ad oggi non so ancora niente al proposito ed è passato ormai un anno! Quanto tempo ha la segreteria per analizzare i miei servizi e darmi una risposta?

FP – Gentile Docente,

in merito alla tempistica riguardante i decreti di ricostruzione di carriera degli aa.ss. precedenti,  le sintetizzo i tempi previsti dalla normativa nelle diverse fasi del controllo degli atti amministrativi:

1) La circolare del 4/07/2010, (in attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69), emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce espressamente che per tutti i procedimenti amministrativi già in corso, alla data del 4 luglio 2010, il termine di conclusione del procedimento amministrativo rimane quello originariamente previsto.

Per i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data del 4 luglio 2010, che hanno termini superiori a 90 giorni, tali termini cessano di avere efficacia, e per i procedimenti interessati, si applica il termine ordinario di 30 giorni.

In definitiva dal 4 luglio 2010 tutti gli istituti scolastici, devono emettere i decreti di ricostruzione di carriera, del personale della scuola, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell’interessato.

Pertanto, a mio avviso, potrebbe decadere il limite di 480 giorni, previsto dal D.M. del 6 aprile 1995, n. 190.

In merito, è opportuno precisare, che al momento non è stato emanato un decreto attuativo da parte del MIUR, che recepisca quanto appena affermato, ecco il motivo dell’uso del condizionale: “potrebbe decadere”.

2) Il D.LVO n. 123 del 30/6/2011 ha regolamentato le modalità e i tempi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile. All’art. 5 si chiarisce quali sono gli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione soggetti al controllo preventivo e tra questi vengono indicate alle lettere:
C) Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
D) Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio.

L’art.8 prevede che ai predetti provvedimenti sia apposto il visto di regolarità amministrativa e contabile entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi.

E’ opportuno precisare che i ritardi molto spesso sono dovuti ad oggettive difficoltà delle segreterie scolastiche, in quanto il portale SIDI non viene prontamente aggiornato.

Per completezza di informazione, le segnalo che ad oggi, in seguito alla nota MIUR prot. 2621 dello scorso 20 ottobre, il portale SIDI risulta correttamente aggiornato, per gli interessati.

Servizio svolto alla dipendenze degli Enti Locali

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Docente – Salve sono una docente di scuola secondaria superiore immessa in ruolo nell’anno scolastico 1999/2000. Nel 2003 ho presentato tramite segreteria scolastica domanda di ricongiunzione dei servizi avendo precedentemente prestato servizio dal maggio 1994 ad ottobre 1999 (data di immissione in ruolo) presso una pubblica amministrazione (Comune) con un ruolo inferiore ( IV livello) . Avrei dovuto presentare anche domanda per la ricostruzione di carriera? C’ erano i presupposti (il servizio prestato presso altra Amministrazione)per poterlo fare? Ringrazio anticipatamente.

FP – Gentile Docente,

in merito alla richiesta se il servizio svolto alle dipendenze dell’Ente Locale è utile ai fini della ricostruzione della  carriera, le segnalo che non può essere valutato. La normativa di riferimento è il D.L.vo 297/1994 – art. 485.

L’adempimento della ricostruzione di carrieraè di competenza delle istituzioni scolastiche di titolarità

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Monja – le scrivo a nome del personale di segreteria della mia scuola il quale non sa se la ricostruzione di carriera vada fatta dalla scuola di titolarità o possa anche essere fatta dalla scuola di assegnazione provvisoria.

FP – Gentile Monja,

in merito alla sua richiesta le segnalo che l’adempimento della ricostruzione di carriera, ai sensi  del DPR 275/1999, è di competenza delle istituzioni scolastiche di titolarità e viene attuato mediante regolare decreto del Dirigente Scolastico.

Pertanto, il personale è tenuto a presentare la domanda alla scuola di titolarità – magari attraverso la scuola di servizio, qualora questa fosse diversa da quella di titolarità

Il servizio svolto nell’Ente Locale non è valido i fini della ricostruzione della carriera

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Docente  – Buongiorno, chiedo lumi circa la ricostruzione di carriera. Sono di ruolo nello stato dal 2011 ma precedentemente ho lavorato per 25 come educatrice presso Ente Locale. Possibile che, quando ho fatto il concorso statale , mi sia stato riconosciuto mezzo punto per ogni anno di servizio ed ora i  miei anni lavorati non contano nulla? Possibile che mi ritrovo con lostipendio uguale a quello delle giovani e non mi venga riconosciuto nulla? Avró il prossimo scatto stipendiale quando, presumubilmente, saró in pensione…

FP – Gentile Docente,

in merito alla richiesta se i il servizio svolto alle dipendenze dell’Ente Locale è utile ai fini della ricostruzione della  carriera, le segnalo quanto indicato dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994:

“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, e riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli educandati femminili statali, o parificate delle scuole popolari  sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelleall’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi, il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o  straordinario nelle università.

I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”

Pertanto, nella fattispecie il servizio svolto nell’ Ente Locale non è valido i fini della ricostruzione della carriera.

Per darle delle indicazioni sull’anzianità giuridica ed economica ai fini della ricostruzione della carriera, dovrebbe indicarmi gli eventuali servizi riconosciuti.

 

Anno scolastico coperto da nomina giuridica di ruolo: questo viene considerato utile come anno di ruolo

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Collaboratore scolastico – Salve sono un immesso in ruolo 1-9-2013, con retroattivita giuridica 1-9-2012.mi é stata fatta la ricostruzione di carriera con relativo visto dalla ragioneria, solo che l’anno giuridico 2012/2013 mi dice scartato perché gia di ruolo, però poi all 1-1-2013 mi risultano 6 anni 8 mesi 10 giorni di servizi riconosciuti di cui solo 4 di ruolo non doveva essere 1anno di ruolo, poi tutt’oggi sul cedolino mi dice scadenza 2023….quando avrò lo scatto. sperando di essere stato chiaro, grazie dell’attenzione.

FP – Gentile Collaboratore Scolastico,

in merito alla sua richiesta le chiarisco che qualora l’a.s. sia coperto da nomina giuridica di ruolo, questo viene considerato utile come anno di ruolo e pertanto è giusta l’indicazione presente sul decreto.

In merito alla valutazione degli anni i ruolo le sottolineo che attualmente il 2013 ai sensi del D.P.R. 122/2013 non è valido ai fini della progressione economica stipendiale
Pertanto a sua carriera è in ritardo di 1 anno.

Per quanto concerne la data indicata sul cedolino, questa è indicata senza tener conto del decreto di ricostruzione di carriera. In sostanza i benefici economici del decreto di ricostruzione della carriera non sono stati ancora applicati.

Tempi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile

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Docente  – Salve. Sono insegnante di Scuola Primaria presso l’istituto comprensivo di Terranova da Sibari.  Nel corso dell’anno scolastico 2014/ 2015 la mia scuola ha inoltrato la domanda di ricostruzione carriera, ma , ad oggi, non ho avuto ancora nessuna notizia circa l’esito. Come fare per sapere qualcosa?  Grazie

FP – Gentile Docente,

in merito alla sua richiesta le segnalo che il D.LVO n. 123 del 30/6/2011 ha regolamentato le modalità e i tempi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.

All’art. 5 si chiarisce quali sono gli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione soggetti al controllo preventivo e tra questi vengono indicate alle lettere:

  1. C) Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
  2. D) Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio.

L’art.8 prevede che ai predetti provvedimenti sia apposto il visto di regolarità amministrativa e contabile entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi.

 


Presentazione della richiesta di ricostruzione di carriera

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Chiara  – Gentili signori, vi seguo quotidianamente e trovo il Vostro sito web uno dei più aggiornati e completi in materia scolastica. Avrei un problema: io ho fatto l’anno di prova nell’ a.s. 2013-2014, con il superamento dell’esame finale nell’agosto 2014, quindi ho cercato di fare la ricostruzione di carriera per calcolare il servizio pre- ruolo, ma la  segreteria della mia scuola si è sempre rifiutata di farlo dicendo che ha ricevuto ordini (penso dall’ufficio scolastico provinciale) di non farlo perchè a Roma avrebbero bloccato tutte le ricostruzioni di carriera dell’anno 2013: è vero? Io ho letto invece nel Vostro sito che bisogna mandare la richiesta entro il 31 dicembre, altrimenti bisogna aspettare il 1 settembre del prossimo anno. Stavo pensando di provare lo stesso a fare la richiesta in dicembre, faccio bene? Grazie e tanti cari saluti.

FP – Gentile Chiara,

in merito a quanto descritto da lei, mi permetto, in premessa, di segnalarle brevemente la normativa di riferimento in materia di presentazione della richiesta di ricostruzione di carriera.

Come indicato in alcuni post precedenti, si chiarisce che il diritto alla ricostruzione di carriera decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova.

Pertanto l’elemento che da diritto alla presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo – al di là delle indicazioni che fornisce l’Amministrazione –  è il superamento del periodo di prova.

E’ opportuno – in merito alla presentazione o meno dell’istanza –  non trascurare i termini di prescrizione previsti dall’attuale normativa.

Il diritto alla ricostruzione di carriera è un diritto prescrivibile ovvero dalla conferma in ruolo decorrono i termini di prescrizione.

La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di 10 anni (dallaconferma in ruolo), mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 5 anni.

Preciso che i termini di prescrizione – di cui sopra – sono riferiti alla presentazione della domanda da parte dell’interessato.

Per quanto concerne il discorso dell’anno 2013, probabilmente la scuola intende affermare che ad oggi  il D.P.R. n. 122 del 4/09/2013, pubblicato sulla G.U. del 25/10/2013 – serie generale n. 251, ha prorogato il mancato riconoscimento ai fini della carriera del servizio reso nel corso dell’anno 2013.

In sostanza  la sua progressione economica stipendiale, è in ritardo rispetto alla sua carriera di 1 anno.

Per completezza di informazione, le segnalo che ad oggi, in seguito alla nota MIUR prot. 2621 dello scorso 20 ottobre, il portale SIDI risulta correttamente aggiornato.

“Servizio di sostegno” prestato senza titolo di specializzazione è utile ai fini della ricostruzione della carriera

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Scuola – Buongiorno, SI CHIEDE VS PARERE PER IL QUESITO SOTTO RIPORTATO : “un docente di ed.musicale, confermato in ruolo nella classe di concorso A032 , ha chiesto la valutazione , ai fini della ricostruzione di carriera , anche di un servizio annuale effettuato su posto di sostegno . Il
docente non è in possesso del titolo di specializzazione. Come valutare l’anno in questione?” Si ringrazia per la collaborazione. Cordiali saluti SEGRETERIA.

FP – Gentile Scuola,

come già indicato in precedenti risposte, il servizio pre-ruolo prestato anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 3 maggio 1999 dagli insegnanti di sostegno, privi del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’ insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, non può essere riconosciuto al momento della ricostruzione di carriera.

Pertanto, bisogna considerare la L. 124/1999 come uno spartiacque, nel senso che dal quel momento in poi, il “servizio di sostegno” prestato senza titolo di specializzazione è utile ai fini della ricostruzione della carriera.

Il riscatto di determinati periodi è previsto dalla normativa solo a determinate condizioni

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Giovanna – sono docente di lettere in ruolo nella scuola media di 1^ grado dal settembre 1986, dopo il superamento del concorso 1985/86. Nei primi anni di ruolo ho riscattato gli anni di laurea, la specializzazione biennale ortofrenica e l’unico anno di pre-ruolo (1985/86). Vorrei ora, per poter andare in pensione con i 42 anni e 10 mesi necessari con la legge Fornero, riscattare volontariamente il periodo che va dalla fine università e l’inizio della specializzazione sul sostegno, anche se non lavorativo, ma che unisce due periodi già riscattati ai fini pensionistici e di buonuscita. È possibile tale riscatto? Mi permetterebbe di non usufruire della opzione donna, qualora fosse prorogata, in quanto troppo penalizzante, ma che dovrei prendere in considerazione. Ho urgenza di andare in pensione al settembre 2016, dopo aver utilizzato il congedo biennale per accudire familiare con handicap grave (art.33 comma 5 e 7 della L.104/92). Anche io, dal gennaio 2014, sono stata riconosciuta soggetto con handicap (art.21 della L 104/92 ed una invalidità al 67%). Grazie per la risposta che spero vivamente che sia affermativa.
FP – Gentile Docente,

il riscatto di determinati periodi è previsto dalla normativa solo a determinate condizioni.

Si esclude la possibilità di riscatto così come viene inteso da lei.

Per quanto concerne l’opzione donna si segnala che nel disegno di legge di stabilità 2016, il diritto all’opzione contributiva per le donne viene riconosciuta anche a coloro che raggiungono i requisiti nel 2015.

Di seguito lo stralcio del disegno di legge di stabilità 2016: “Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale  data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”

Passaggio nel ruolo del personale educativo e nuova istanza di ricostruzione di carriera

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Davide – nell’a.s. 2008/2009 sono entrato di ruolo in qualità di docente di scuola primaria e, dopo il superamento dell’anno di prova, il Dirigente scolastico ha emesso il decreto di ricostruzione di carriera riconoscendo il servizio preruolo. Nell’a.s. 2014/15, ho ottenuto il passaggio nel ruolo del personale educativo. Desideravo sapere se è necessario presentare nuovamente l’istanza di ricostruzione di carriera visto che il personale educativo è equiparato al docente di scuola primaria. Grazie, Davide.

FP – Gentile Davide,

nei passaggi di ruolo tra personale della scuola materna a primaria o viceversa, l’inquadramento previsto è frutto della stessa anzianità e dello stesso stipendio ruolo di provenienza in quanto hanno la medesima progressione economica.

Pertanto non è necessaria una nuova domanda di ricostruzione da parte dell’ interessato.

Superamento del periodo di prova sulla “51” e poi presentare domanda di ricostruzione di carriera

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Docente  –  sono entrata di ruolo nel 2014 sulla 50, ho superato l’anno di prova e poi ho ottenuto la sede definitiva sempre sulla 50 con la mobilità.  A luglio 2015 però sono passata nuovamente di ruolo sulla 51 ed attualmente lavoro in una sede provvisoria, in attesa di passare con la mobilità sulla mia sede definitiva. Devo comunque presentare domanda di ricostruzione carriera in questa scuola , indirizzarla al provveditorato o aspettare l’anno prossimo? Grazie

FP – Gentile Docente,

in premessa le segnalo che l’adempimento della ricostruzione di carriera, ai sensi  del DPR 275/1999, è di competenza delle istituzioni scolastiche di titolarità e viene attuato mediante regolare decreto del Dirigente Scolastico.

Pertanto, il personale è tenuto a presentare la domanda alla scuola di titolarità.

Ad avviso dello scrivente, dovrebbe attendere il superamento del periodo di prova sulla “51” e poi presentare domanda di ricostruzione di carriera, in quanto il suo passaggio, se ho inteso bene, non è stato frutto di passaggio  ad altro ruolo, bensì di nomina in ruolo per graduatoria.

Domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo

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Sara   – Gent.mo e unico orizzontescuola, sono un’insegnante di scuola primaria entrata in ruolo nel settembre 2014, dopo aver vinto il concorso 2012; ho superato l’anno di prova, è giunto quindi il tempo di presentare la domanda per la ricostruzione della carriera, che secondo la nuova normativa deve essere inoltrata entro dicembre. Ho lavorato 11 anni in una scuola paritaria e prima dell’entrata in ruolo non ho mai lavorato in una scuola pubblica: devo presentare comunque la domanda o no? La segreteria scolastica non ha saputo rispondermi. Grazie per l’attenzione.

FP – Gentile Sara,

in merito alla sua richiesta le segnalo quanto segue: potrebbe presentare alla sua scuola di titolarità, la domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo, sia esso anche svolto nella scuola paritaria.

Sarà cura poi dell’amministrazione scolastica valutare se i suddetti servizi sono utili ai fini della ricostruzione della carriera.

In merito e per completezza di informazione si evidenzia che i servizi riconoscibili ai fini della carriera sono quelli espressamente indicati dall’ art. 485 del D.L.vo 297/1994.

In sintesi:
– sono ammessi i seguenti servizi svolti nelle: scuole pareggiate scuole parificate  scuole sussidiate e sussidiarie  scuole popolari;
– non sono ammessi i seguenti servizi svolti nelle: scuole legalmente riconosciute, centro di formazione professionale,  scuole paritarie,  ad eccezione  delle scuole primarie parificate e paritarie sino al 31/8/2008.

Decesso di un docente che ha superato il periodo di prova nell’anno scolastico 14/15. A far data dal 01/09/2015 maturava il diritto alla domanda di ricostruzione carriera

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Scuola – Nel nostro istituto è deceduto un docente che ha superato il periodo di prova nell’anno scolastico 14/15 A far data dal 01/09/2015 maturava il diritto alla domanda di ricostruzione carriera, che però non ha potuto esercitare in quanto deceduto in data 09/10/2015. E possibile per  gli eredi possano presentare  la domanda al posto del defunto? La scuola può elaborare il d’ufficio il decreto di ricostruzione carriera? Grazie per la collaborazione Cordiali saluti.

FP – Gentile Scuola,

in premessa segnalo che l’istruttoria per la definizione del decreto di ricostruzione della carriera, a cura della scuola di titolarità, si attiva mediante regolare istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo presentata dall’interessato.

Pertanto si esclude possibilità di un decreto di ricostruzione di carriera elaborato d’ufficio dalla scuola.

Per quanto concerne la seconda questione, considerato che il diritto alla valutazione del servizio pre ruolo coincide con il primo giorno dell’a.s. successivo al superamento del periodo  e quindi, da tale giorno si ha diritto alla ricostruzione della carriera, ma poiché nello stesso giorno – o antecedente – è avvenuto il decesso, ad avviso dello scrivente, non si potrebbero ricevere i benefici derivanti dal provvedimento di cui sopra.


Passaggio di ruolo e ricostruzione di carriera

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Monica  – Salve, sono una docente a t. i. dall’a.s. 2009/2010: quest’anno (2015/2016) ho ottenuto passaggio di ruolo presso la scuola secondaria di secondo grado. Premetto che nel mio trascorso lavorativo non ho mai fatto la ricostruzione di carriera, posso presentare domanda quest’anno o devo aspettare il superamento dei 180 gg.? Grazie.

FP – Gentile Monica,

nei casi di passaggi di ruolo nella scuola secondaria (presumo sia il suo caso, visto che non lo indica), le segnalo quanto segue:

– è previsto il periodo di prova;

– l’inquadramento è nella  stessa anzianità maturata nel ruolo di provenienza con lo stipendio del nuovo profilo;

– non è necessaria una nuova domanda di ricostruzione da parte dell’ interessato;

– la scuola deve emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera.

Faccia però attenzione, che se non ha mai presentato la domanda di ricostruzione di carriera nel precedente profilo, deve assolutamente presentarla nei termini previsti dalla normativa, per il relativo riconoscimento.

Presentazione della richiesta di ricostruzione di carriera

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Docente  – Buona sera, Leggendo l’articolo sulla ricostruzione di carriera mi sono convinta a chiedere un vostro parere riguardo la mia situazione che di seguito spiegherò: Nel settembre del 2010, dopo tre anni di precariato, entro di ruolo e chiedo alla segreteria di avviare l’iter per la ricostruzione di carriera, mi viene risposto che spetterà farla alla scuola assegnatami come sede di titolarità.  Ebbene ad oggi io ancora attendo che questa ricostruzione di carriera venga fatta, tra l’altro avendo cambiato istituto nel 2012, nel 2013 mi sono premurata di far protocollare questa richiesta dalla segreteria, l’anno  scolastico scorso chiedo nuovamente notizie e mi viene risposto che ho solo 8 anni e che si può fare dal nono anno in poi. Leggo alcuni articoli e da quello che evinco non è proprio così, inoltre continuo a ribadire che non vorrei far scadere i famosi 5 anni che mi danno diritto al rimborso degli arretrati. Ognuno ha una versione diversa.  Io non sto capendo più nulla, ma soprattutto non vorrei perdere dei diritti per l’incompetenza del personale che gestisce la situazione. Come devo comportarmi? Vorrei chiare informazioni per tutelarmi e muovermi secondo la legge nei tempi stabiliti. Grazie.

FP – Gentile Docente,

in merito alla sua richiesta, mi permetto, in premessa, di segnalarle brevemente la normativa di riferimento in materia di presentazione della richiesta di ricostruzione di carriera.

Riprendendo quanto indicato in alcuni post precedenti, si chiarisce che il diritto alla ricostruzione di carriera decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova.

Pertanto l’elemento che da diritto alla presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo – al di là delle indicazioni che fornisce l’Amministrazione –  è il superamento del periodo diprova.

Per quanto concerne la presentazione o meno dell’istanza –  è opportuno non trascurare i termini di prescrizione previsti dall’attuale normativa.

Infatti, il diritto alla ricostruzione di carriera è un diritto prescrivibile ovvero dalla conferma in ruolo decorrono i termini di prescrizione.

La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di 10 anni (dalla conferma in ruolo), mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 5 anni.

Preciso che i termini di prescrizione – di cui sopra – sono riferiti alla presentazione della domanda da parte dell’interessato.

Detto questo, se lei ha regolarmente presentato – alla sua scuola di titolarità –  regolare domanda di ricostruzione di carriera, subito dopo la conferma in ruolo, ha fatto quanto previsto dalla normativa.

Sarà cura della scuola attivare l’iter per il relativo Decreto di ricostruzione della carriera.

L’anno 2013 non è riconosciuto valido ai fini della progressione economica ai sensi del D.P.R. 122/2013

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Docente   – Sono una docente di scuola secondaria immessa in ruolo nell’anno 2011/2012 con sede provvisoria e contratto a tempo determinato fino al 31/08/2012. Nel 2012 mi è stata attribuita la sede definitiva. Per motivi di maternità ho dovuto posticipare l’anno di prova al 2013/2014. Devo effettuare la ricostruzione di carriera e mi chiedevo quali anni vengono considerati pre-ruolo. Cordiali saluti.

FP – Gentile Docente,

in premessa e per completezza di informazione, le segnalo che la domanda di riconoscimento dei servizi prestati prima della nomina in ruolo, va presentata dall’interessato alla scuola di titolarità, dopo la conferma in ruolo e in carta libera.

Alla suddetta istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

– autocertificazione relativa ai servizi per il quali si richiede il riconoscimento;
– autocertificazione del titolo di studio;
– autocertificazione del certificato di abilitazione;
– autocertificazione del certificato di specializzazione.

Il servizio pre-ruolo da considerare, nella fattispecie, è quello svolto fino all’immissione in ruolo ovvero fino al 31/8/2011.

Tra l’altro ai sensi della normativa  vigente, il servizio pre-ruolo viene così valutato:

– i primi 4 anni sono utili ai fini giuridici ed economici;
– 2/3 della parte restante sono utili ai fini giuridici ed economici;
– 1/3 è utile ai soli fini economici.

L’anzianità utile all’attribuzione della fascia stipendiale è data dalle sole anzianità utili ai fini giuridici ed economici (i primi 2 punti).

Per concludere le segnalo che l’anno 2013 non è riconosciuto valido ai fini della progressione economica ai sensi del D.P.R. 122/2013.

Se non si hanno servizi utili alla ricostruzione della sua carriera si può non presentare alcuna istanza

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Docente  – G.ma redazione, sono un insegnante entrata di ruolo il 01-09-2005, ma senza aver mai avuto incarichi di supplenza, né aver svolto attività lavorativa prima dell’assunzione. Devo richiedere ugualmente la ricostruzione di carriera? Grazie di cuore per la consulenza.

FP  – Gentile Docente,

la domanda di ricostruzione della carriera è un istanza a carico dell’interessato e serve per il riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini dell’attribuzione della fascia stipendiale in godimento.

Pertanto se non ha servizi utili alla ricostruzione della sua carriera, può non presentare alcuna istanza.

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I servizi valutabili ai fini della ricostruzione della carriera

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Corrado – Gentile redazione di OS,grazie innanzitutto per il vostro prezioso lavoro che riesce a dipanare molti dubbi di noi insegnanti.Il mio quesito riguarda la ricostruzione carriera.Sono entrato in ruolo nel settembre 2014 (primaria sostegno) ed ho superato regolarmente l’anno di prova. Prima del settembre 2014 ho sempre lavorato per aziende private in ambiti diversi da quello scolastico (case editrici) con differenti tipi di contratto nel corso del tempo: a progetto, a tempo determinato, indeterminato e a ritenute di acconto. Devo chiedere anche io la ricostruzione carriera? Da quello che ho letto nei vostri articoli mi sembra di no, però vorrei esserne certo.Grazie in anticipo per la vostra risposta.

FP – Gentile Corrado,

i servizi valutabili ai fini della ricostruzione della carriera, previsti dalla normativa, per il personale docente sono i seguenti:

– servizio svolto nelle scuole statali (è esclusa la valutazione dei servizi prestati nelle scuole dell’infanzia al personale in servizio nelle scuole secondarie);
– servizio svolto nelle scuole primarie parificate anche dopo il riconoscimento della parità purché abbiano conservato la convenzione di parifica e sino al 31/8/2008;
– servizio svolto nelle scuole secondarie pareggiate;
– servizio svolto nelle scuole dell’infanzia comunali (solo per i docenti delle scuole dell’infanzia e primaria);
– non sono valutabili i servizi prestati nelle scuole paritarie.

Le segnalo, tra l’altro che il servizio militare è utile ai fini della ricostruzione della carriera, secondo quanto previsto dalla L. 658/1986, qualora:

1) il congedo sia avvenuto dal 30/01/1987 (compreso) e sia stato effettuato anche non in costanza di rapporto, così come previsto dalla L. 958/1986;
2) indipendentemente dalla data del congedo è stato espletato in costanza di rapporto di impiego.

Pertanto se non ha servizi “utili” da farsi riconoscere, può non presentare alcuna istanza.

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