Francesco – i servizi prestati all’estero in università contano come pre-ruolo ai fini della ricostr. di carriera/progressione stipendiale? I servizi prestati, relativi a più anni scolastici e inferiori ai 180 gg., si possono sommare e sono quindi utili nel computo del pre-ruolo? Un anno per es. 105gg ed un anno successivo 100gg possono formare insieme 180gg. Oppure questi ultimi devono essere prestati in un unico a.s.? Conta ogni tipo di servizio, anche quello prestato con contratto di prestazione d’opera intellettuale (i famosi “progetti-lingua”!?) Se dal computo del mio servizio pre-ruolo il nono anno (2014-15) ai fini della progressione stipendiale (9-14) è quello di prova, lo scatto spetta dal 01/09/2014? In caso negativo, la progressione stipendiale spetta allora da quest’anno scolastico 2015/16? Grazie in anticipo per la tua gentile risposta e buon lavoro!
FP – Gentile Francesco,
in merito alle sue richieste le segnalo, in premessa, quanto segue: i servizi riconoscibili ai fini della carriera sono quelli espressamente indicati dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994 che testualmente recita:
“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, e riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli educandati femminili statali, o parificate delle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi, il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.”
Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”
Pertanto, sintetizzando:
– sono ammessi i seguenti servizi svolti nelle: scuole pareggiate scuole parificate scuole sussidiate e sussidiarie scuole popolari;
– non sono ammessi i seguenti servizi svolti nelle: scuole legalmente riconosciute centro di formazione professionale scuole paritarie, ad eccezione delle scuole primarie parificate e paritarie sino al 31/8/2008;
– non sono ammessi i servizi resi con contratto di prestazione d’opera;
Per quanto concerne la questione dei “180 giorni” si sottolinea che a partire dall’ a.s. 1974/75 il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come prevede l’art. 11 della legge n. 124/99.
Pertanto non è ammesso il cumulo dei giorni svolti in diversi aa.ss.
Per quanto riguarda il servizio prestato all’estero, non ci sono disposizioni che ne consentono la valutazione in quanto l’art. 485 del D.L.vo 297/1994 prevede esclusivamente il servizio prestato all’estero sia solo quello delle scuole statali, pareggiate o parificate ma non quello delle scuole straniere.
Si aggiunge, per quanto concerne l’attività svolta nelle Università sempre all’estero, che i servizi riconoscibili ai fini della ricostruzione della carriera, prestati presso le Università Statali o Istituti italiani di cultura, sono i seguenti:
– servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato straordinario (e come ricercatori anche riconfermati in quanto equiparati per effetto della legge 341/1990 alla figura dell’assistente universitario) nelle università a decorrere dall’1/7/1975 (art. 485 del d.lgs. 297/1994);
– servizio prestato come contrattista universitario a docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso le scuole statali;
– servizio in qualità di lettore non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all’estero, svolto con specifico incarico del Ministero Affari Esteri.