Docente – Sono un docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado, passato di ruolo il 01/09/2006. All’atto della ricostruzione della carriera (15 anni di pre-ruolo) mi sono stati riconosciuti 11 anni e 4 mesi di servizio, per cui non mi sono stati riconosciuti 44 mesi di servizio (come d’altronde prevede la legge). In base all’art. 4 comma 3 del DPR 399 del 23/08/1988, avendo già compiuto il 16° anno di ruolo (il 01/05/2011), non si dovrebbe di nuovo ricalcolarmi la ricostruzione della carriera per venirmi attribuiti anche i 44 mesi non valutati economicamente nella 1° ricostruzione? La nuova ricostruzione deve essere fatta su domanda (la scuola dice che è automatica)? So che nelle Regioni del nord la nuova ricostruzione viene fatta e riconosciuta (basta fare domanda), al sud invece nessuno o pochissimi conoscono tale normativa. Ringraziandovi anticipatamente vi porgo cordiali saluti.
FP – Gentile Docente,
il recupero del servizio pre-ruolo riconosciuto utile ai soli fini economici – per intenderci quel’ 1/3 di servizio pre-ruolo “accantonato” momentaneamente all’atto della ricostruzione di carriera – si recupera per il personale docente della scuola secondaria di 2^ grado, al raggiungimento del 16° anno.
Per opportuna conoscenza le segnalo il D.P.R. 399/1988 – art. 4 comma 3:
“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali” Inoltre è opportuno precisare, che ai sensi del D.P.R. 122/2013, l’anno 2013 non è valido ai fini della progressione economica, pertanto la sua carriera deve tener conto di questo blocco.
Pertanto, per recuperare la suddetta anzianità “congelata” ai fini della progressione stipendiale, la scuola deve emettere un nuovo decreto, da trasmettere alla Ragioneria Territoriale per il relativo visto e successivo recupero della suddetta anzianità.