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Channel: Ricostruzione di carriera – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Recupero del servizio pre-ruolo

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Docente  – Sono un docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado, passato di ruolo il 01/09/2006. All’atto della ricostruzione della carriera (15 anni di pre-ruolo) mi sono stati riconosciuti 11 anni e 4 mesi di servizio, per cui non mi sono stati riconosciuti 44 mesi di servizio (come d’altronde prevede la legge). In base all’art. 4 comma 3 del DPR 399 del 23/08/1988, avendo già compiuto il 16° anno di ruolo (il 01/05/2011), non si dovrebbe di nuovo ricalcolarmi la ricostruzione della carriera per venirmi attribuiti anche i 44 mesi non valutati economicamente nella 1° ricostruzione? La nuova ricostruzione deve essere fatta su domanda (la scuola dice che è automatica)? So che nelle Regioni del nord la nuova ricostruzione viene fatta e riconosciuta (basta fare domanda), al sud invece nessuno o pochissimi conoscono tale normativa. Ringraziandovi anticipatamente vi porgo cordiali saluti.

FP – Gentile Docente,

il recupero del servizio pre-ruolo riconosciuto utile ai soli fini economici – per intenderci quel’ 1/3 di servizio pre-ruolo “accantonato” momentaneamente all’atto della ricostruzione di carriera – si recupera per il personale docente della scuola secondaria di 2^ grado, al raggiungimento del 16° anno.

Per opportuna conoscenza le segnalo il D.P.R. 399/1988 – art. 4 comma 3:
“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”  Inoltre è opportuno precisare, che ai sensi del D.P.R. 122/2013, l’anno 2013 non è valido ai fini della progressione economica, pertanto la sua carriera deve tener conto di questo blocco.

Pertanto, per recuperare la suddetta anzianità “congelata”  ai fini della progressione stipendiale, la scuola deve emettere un nuovo decreto, da trasmettere alla Ragioneria Territoriale per il relativo visto e successivo recupero della suddetta anzianità.


Servizio prestato nelle scuole paritarie

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DSGA –  Gent.mi colleghi, siamo alle prese con una ricostruzione di carriera di una docente che ha prestato servizio a tempo determinato presso un liceo Linguistico Comunale dal 1994 al 2005 . Dal certificato presente agli atti risulta che il suddetto Liceo ottenne il riconoscimento di scuola PARITARIA dal 2000/2001. Nell’intestazione è riportato anche il D.M. 29/12/2000. Calcolando il decreto di ricostruzione i servizi summenzionati risultano non riconoscibili. Facendo riferimento alla circolare MEF n. 69064 del 04/08/2010, da Voi richiamata in un chiarimento relativo ai servizi utili, nel quale testualmente recitate: “il servizio svolto nelle scuole paritarie comunali elementari non statali destinatarie della parità in virtù della L.62/2000 sono validi ai fini della ricostruzione di carriera”, ci chiediamo se sia possibile un parallelismo per i servizi prestati nelle scuole superiori comunali, trattandosi di docente di scuola superiore. Si ringrazia per la cortese collaborazione. Cordiali saluti

Fp – Gentile Dsga,

in merito alla sua richiesta, le segnalo che non ci sono disposizioni che consentano d riconoscere il servizio prestato nelle scuole paritarie per cui il servizio in questione non può essere riconosciuto ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera.

A mio avviso non è consigliabile attuare un discorso di “parallelismo” tra il servizio svolto nelle scuole paritarie comunali elementari non statali destinatarie della parità in virtù della L.62/2000 e scuole superiori comunali.

Decreto di ricostruzione della carriera

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Cristiana –   salve, sono un ‘insegnante di scuola superiore di II grado, in ruolo dal 1 settembre 2005. Ho richiesto e avuto la ricostruzione di carriera dalla scuola dove ho prestato servizio per più anni consecutivi,- anno di prova incluso -.Ho smarrito la  mia copia della ricostruzione di carriera: la domanda è. come posso fare per averne una copia? a chi mi devo rivolgere? grazie per la cortesia cordiali saluti

Fp – Gentile Cristina,

il decreto di ricostruzione della carriera vistato dalla locale Ragioneria Provinciale dello Stato, è un atto depositato nel suo fascicolo personale presso la scuola di titolarità.

Servizio pre-ruolo sia riconosciuto “come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici

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Segreteria -Gentilissimi, il servizio attribuito ai docenti suppl.temp.  non prestato ma valutato ai fini del punteggio perchè inclusi negli elenchi prioritari a.s. 2011/2012,viene riconosciuto nella ricostruzione della carriera? Si ringrazia e si porgono distinti saluti. la segreteria.

Fp – Gentile Scuola,

in merito alla richiesta, si segnala che  l’art. 485 del D.L.v 297/1994 al comma 1 prevede che il servizio pre-ruolo sia riconosciuto “come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.

A mio avviso, stante a quanto appena indicato (servizio utile giuridico ed economico) e salvo diverse indicazioni ministeriali, il servizio a cui si fa riferimento non è  utile ai fini della ricostruzione della carriera.

Il portale SIDI non recepisce una conferma in ruolo – per il personale ATA – prima della decorrenza economica

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Dirigente Scolastico  – Una nostra collaboratrice scolastica è stata immessa in ruolo – con decorrenza giuridica retrodatata dal 01/09/2013 ed economica dal 01/09/2014. Il superamento del periodo di prova é avvenuto in data 30 maggio 2014. Conferma in ruolo 31/05/2014. Nel predisporre la pratica di ricostruzione di carriera il programma SIDI NON MI ACCETTA  la data di conferma in ruolo 31/05/2014, perchè?Grazie per la vostra cortese risposta.

FP – Gentile Dirigente Scolastico,

in merito alla sua richiesta, purtroppo non posso che confermarle il problema, che è  esclusivamente di natura tecnica. In sostanza il portale SIDI non recepisce una conferma in ruolo – per il personale ATA – prima della decorrenza economica.

Le consiglio per aggirare l’ostacolo quanto segue:
– indicare nel portale SIDI il superamento di prova in data 1/9/2014;
– produrre il relativo decreto;
– successivamente indicare correttamente la data effettiva.

Servizio civile ai fini della ricostruzione di carriera

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Scuola – Spettabile Direzione

ai fini della ricostruzione di carriera, una docente ha dichiarato di aver prestato servizio civile per 3 mesi. Ci chiediamo se questo servizio possa essere valutato. n attesa di risposta, si ringrazia  e si porgono cordiali saluti.

FP – Gentile Scuola,

in merito alla richiesta si segnala quanto segue: l’art. 485 del D.L.vo 297/1994 che regolamenta la valutazione dei servizi, al comma 7 testualmente recita:

“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello militare è valido a tutti gli effetti”.

Come si evince, la norma non fa alcun richiamo al servizio civile non sostitutivo di quello militare.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, il periodo non deve essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera.

Non possono emanare il decreto di riconoscimento del servizio pre-ruolo

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Francesco  – Salve, l’Intendenza scolastica di Bolzano ha ricevuto la mia domanda con tutti i documenti richiesti per la ricostruzione di carriera (anno di prova 2014/15) già un anno e mezzo fa, ma mi ripete che non possono emanare il decreto di riconoscimento del servizio pre-ruolo perché “il programma ministeriale per inserire i dati non à aggiornato”. Ho scritto all’ urp del MIUR ma ovviamente non mi rispondono!  Voi sapete come fare a sbloccare la situazione?? A quale altro indirizzo del ministero posso rivolgermi?? Grazie mille!
FP – Gentile Francesco,

le segnalo che ad oggi il portale SIDI risulta aggiornato correttamente alla normativa vigente sulla valutazione dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e al DPR 122/2013 – anno 2013 non riconosciuto valido. Si sottolinea, che è stato anche superato l’errore di valutazione dell’anno 2013.

Servizi riconoscibili prestati presso le Università Statali o Istituti italiani di cultura

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Antonello –  In ruolo dal 01.09.2013 , confermato in ruolo dopo aver superato l’anno di prova il 01.09.2014,  ( A047 ) chiedo: 1) il servizio prestato quale DOCENTE UNIVERSITARIO A CONTRATTO ( con regolare contratto e contributi)  e’ valutabile ai fini della ricostruzione di carriera, la cui domanda ho presentato quest’anno  nei termini? 2) Il servizio prestato quale ” Cultore della materia” ( prima chiamato ” assistente volontario” ) regolarmente nominato dal C.C.L. e’ valutabile ai fini della ricostruzione di carriera? 3) Il servizio prestato presso privati ( nel mio caso HILTON ITALIANA S.P.A) , e’ valutabile ai fini della della ricostruzione di carriera? In caso negativo, sarebbe cosi’ cortese da citarmi le leggi che lo vietano? Grazie Distinti Saluti

FP – Gentile Antonello,

in merito alla questione dei servizi riconoscibili utili ai fini della ricostruzione della carriera,  prestati presso le Università Statali o Istituti italiani di cultura, si segnalano i seguenti: – servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato straordinario (e come ricercatori anche riconfermati in quanto equiparati per effetto della legge 341/1990 alla figura dell’assistente universitario) nelle università a decorrere dall’1/7/1975 (art. 485 del d.lgs. 297/1994); – servizio prestato come contrattista universitario a docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso le scuole statali; – servizio in qualità di lettore non di ruolo prestato negli istituti italiani  di cultura e nelle istituzioni scolastiche all’estero, svolto con specifico  incarico del Ministero Affari Esteri.

Nella fattispecie: – il servizio come “assegnista” all’Università non è valido ai fini della ricostruzione della carriera; – il servizio come “contrattista”, a mio avviso, deve essere valutato, ai fini della ricostruzione di carriera,  solo se aveva in corso un servizio non di ruolo presso le scuole statali, altrimenti non è valutabile.

I servizi resi alla dipendenze di privati non sono utili ai fini della ricostruzione di carriera.


Ricostruzione della carriera e/o a passaggi tra qualifiche

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Docente – Buonasera,in merito alla ricostruzione della carriera vi presento la mia situazione. Nel 1977 sono entrata di ruolo con concorso  nella scuola dell’infanzia  19 anni Nel 1996 ho ottenuto il passaggio per la scuola primaria 4 anni Nel 2000 ho ottenuto il passaggio alla scuola media 6 anni Nel 2006 ho ottenuto il passaggio alla scuola Superiore dove sono tuttora. 10 anni Quindi questo anno scolastico 2015/2016 sarebbe il mio  trentanovesimo anno di servizio in segreteria mi hanno detto che io ho 34 anni come ricostruzione di carriera e che non c’è rapporto fra la ricostruzione e la pensione ma è vero? grazie per l’attenzione.

FP – Gentile Docente,

in merito al suo quesito le confermo quanto indicato dalla segreteria scolastica.

I servizi di pre-ruolo e/o di ruolo utili alla ricostruzione della carriera e/o a passaggi tra qualifiche possono non coincidere con l’anzianità di servizio utile alla pensione.

Decreto di ricostruzione di carriera

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Graziella –  Sono un’assistente amministrativo, con la nuova legge di stabilità sono state poste  delle scadenze  per la presentazione della domanda ricostruzione di carriera e per il suo successivo inoltro alla RTS. La mia domanda è: dobbiamo sempre aspettare che la RTS ci restituisca il contratto registrato prima di procedere alla ricostruzione? Ringrazio per l’attenzione

FP – Gentile Assistente Amm.vo,

il contratto a tempo indeterminato vistato dalla locale Ragioneria di Stato, rappresenta uno dei documenti da allegare al decreto di ricostruzione di carriera, ai fini della trasmissione all’organo competente per i dovuti controlli .

Si precisa, che nulla osta – nell’attesa di ricevere il suddetto contratto – attivare tutte le procedure utili,  per la formulazione del .

Servizio svolto nelle scuole paritarie comunali o elementari non statali

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Scuola  – Si chiede, cortesemente, se il servizio prestato presso una scuola materna comunale paritaria è da ritenersi valido ai fini della ricostruzione di carriera di una docente di scuola primaria. Considerati i nuovi termini per l’elaborazione dei decreti di ricostruzione, si chiede una cortese risposta. Ringraziando per la consueta preziosa collaborazione, si porgono distinti saluti

FP – Gentile Scuola,

in premessa si segnala che i servizi riconoscibili al personale docente sono esclusivamente quelli indicati dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994 che testualmente recita all’art.  485:

“Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli educandati femminili statali, o parificate delle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.

Si precisa, inoltre, che il servizio svolto nelle scuole paritarie comunali o elementari non statali destinatarie della parità in virtù della L. n. 62 del 10/3/2000, così come chiarito dalla circolare prot. 69064 del 4/8/2010 del MEF, sono validi ai fini della ricostruzione di carriera.

Pertanto è da ritenersi valido il servizio pre-ruolo svolto presso una scuola materna comunale.

Il diritto alla ricostruzione di carriera decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova

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Alessandra .- Buonasera, sono un’insegnante di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado entrata di ruolo l’1/09/2011. Alla fine di agosto del 2015 ho presentato la domanda di ricostruzione di carriera alla segreteria della scuola dove sono stata utilizzata nell’anno scolastico 2014/2015. La segreteria nel marzo di quest’anno mi comunica, per conoscenza, che la domanda di ricostruzione di carriera e i relativi allegati sono stati inviati all’Ambito Territoriale provinciale competente, in quanto l’amministrazione scolastica si è trovata nell’impossibilità di operare al SIDI. Già da tempo il DSGA dell’istituto insisteva, secondo me erroneamente, sul fatto che come docente in DOS, la domanda di ricostruzione di carriera l’avrei dovuta presentare all’Ambito Territoriale competente. Mi metto in contatto con il funzionario dell’Ufficio ricostruzioni di carriera dell’AT il quale, in prima battuta, mi dice che in considerazione dell’anno scolastico in cui sono entrata di ruolo, è di competenza della scuola e poi che lui se ne sarebbe potuto occupare dopo aver espletato le altre pratiche seguendo l’ordine cronologico di nascita dei docenti che hanno presentato domanda di ricostruzione di carriera e mi comunica che era arrivato all’anno 1954. Io sono nata nel 1971, quanto tempo dovrò aspettare prima che la mia domanda venga presa in considerazione? E se passano cinque anni non perderò così il diritto a percepire gli arretrati che mi spettano? Volendo inviare un sollecito a chi devo indirizzarlo all’istituto scolastico o all’Ufficio dell’A.T. competente? Grazie

FP – Gentile Docente,

in merito alla sua richiesta, mi permetto, in premessa, di segnalarle brevemente la normativa di riferimento in materia di presentazione della richiesta di ricostruzione di carriera.

Riprendendo quanto indicato in alcuni post precedenti, si chiarisce che il diritto alla ricostruzione di carriera decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova.

Pertanto l’elemento che da diritto alla presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo – al di là delle indicazioni che fornisce l’Amministrazione –  è il superamento del periodo di prova.

Per quanto concerne la presentazione o meno dell’istanza –  è opportuno non trascurare i termini di prescrizione previsti dall’attuale normativa.

Infatti, il diritto alla ricostruzione di carriera è un diritto prescrivibile ovvero dalla conferma in ruolo decorrono i termini di prescrizione.

La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di 10 anni (dalla conferma in ruolo), mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 5 anni.

Preciso che i termini di prescrizione – di cui sopra – sono riferiti alla presentazione della domanda da parte dell’interessato.

Detto questo, se lei ha regolarmente presentato – alla sua scuola di titolarità –  regolare domanda di ricostruzione di carriera, subito dopo la conferma in ruolo, ha fatto quanto previsto dalla normativa e i termini di prescrizione di cui sopra, si sono fermati.

In merito all’adempimento della ricostruzione di carriera,  ai sensi  del DPR 275/1999, dal 1/9/2000 è di competenza delle istituzioni scolastiche di titolarità e viene attuato mediante regolare decreto del Dirigente Scolastico.

Pertanto, il personale è tenuto a presentare la domanda alla scuola di titolarità, e ad avviso dello scrivente per i docenti “in DOS” alla scuola di servizio.

Valutazione servizio pre ruolo

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Patty – Buongiorno, Sono stata assunta in ruolo il 1 settembre 2011, ho un anzianità di servizio preruolo complessiva di 3 anni 5 mesi come ata + un contratto a tempo determinato  di 22 mesi negli enti  locali, (Comune), mi spetta il riconoscimento degli arretrati?

FP – Gentile Patty,

in premessa mi permetto  di segnalare che ai sensi della normativa  vigente, il servizio pre- ruolo  viene così valutato: 1) i primi 4 anni sono utili ai fini giuridici ed economici;  2) 2/3 della parte restante sono utili ai fini giuridici ed economici;  3) 1/3 è utile ai soli fini economici. L’anzianità utile all’attribuzione della fascia stipendiale è data dalle anzianità utili ai fini giuridici ed economici, indicate nei primi 2 punti.

Considerato che  ha un servizio pre-ruolo di 3 anni e 5 mesi riconosciuti validi, al 1/9/2011, per effetto della valutazione del suddetto periodo, matura la fascia stipendiale 0/9, pertanto senza diritto di arretrati.

Ricostruzione di carriera e servizio

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Scuola – Una docente di sostegno di scuola secondaria di primo grado chiede per la ricostruzione della carriera il riconoscimento del seguente servizio a tempo determinato: 1) Ist. regionale D’arte Paregg. 01/10/67 – paritar. dal 01/09/01 dal 01/10/2007 al 14/12/2007 sostegno sc. sec. AD03 c/o Ist. reg. D’arte dal 06/10/2008 al 31/12/2008 sostegno sc. sec. AD03 c/o Ist. reg. D’arte 2) Ist. regionale D’arte Paregg. 02/09/69 – paritar. dal 05/02/2002 dal 15/12/2007 al 30/06/2008 in qual. di ins. cl. conc. A018 Il sistema ministeriale SIDI, elaborando la ricostruzione della carriera, valuta soltanto il servizio prestato dalla docente su posto comune cl. A018, mentre non valuta quello su sostegno dicendo: Servizio non valutabile per mancanza dei requisiti necessari. Chiediamo intanto se il servizio nella scuola paritaria ex pareggiata è valido ai fini della carriera per la scuola secondaria, se è così si procederà alla correzione manuale del decreto. Grazie anticipatamente

FP – Gentile Scuola,

in merito alla richiesta, in premessa si segnala che le scuole paritarie sono state istituite a partire dal 1/9/2000.

Pertanto, nel caso specifico, il servizio è da ritenersi valido qualora la scuola abbia conservato entrambe le qualifiche (pareggiata paritaria) e che le stesse siano indicate nei certificati di servizio. Nel caso fosse indicato solo scuola paritaria, il servizio non è da riconoscere.

Per quanto concerne il servizio di sostegno si segnala che il servizio pre- ruolo prestato anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 3 maggio 1999 da docenti, privi del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’ insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, non può essere riconosciuto al momento della ricostruzione di carriera.

Pertanto la L. 124/1999 fa da spartiacque, nel senso che dal quel momento in poi, il “servizio di sostegno” prestato senza titolo di specializzazione è da considerarsi utile ai fini della ricostruzione della carriera.

Normativa di riferimento in materia di presentazione della richiesta di ricostruzione di carriera

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DS – Si chiede la seguente consulenza Un insegnante di scuola primaria è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica il 01.09.2005. Confermata in ruolo il 01.09.2006. Ha presentato domanda di ricostruzione carriera il 13.01.2016. L’insegnante chiede il riconoscimento di 3 anni di pre-ruolo. E’ stato elaborato il decreto di ricostruzione carriera al SIDI .  Tale sistema NON GESTISCE LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE . Si chiede pertanto come la scuola deve operare. a RTS ha decretato che l’insegnante, vista la prescrizione quinquennale, non puo’ essere collocata in FASCIA 9 al 01.09.2011 (come predispone il SIDI) ma al 01.09.2017 (Visto il blocco del 2013) L’insegnante  non ha il diritto alla corresponsione di eventuali arretrati ma si chiede se deve essere penalizzata anche nella progressione degli scatti  stipendiali (FASCE RETRIBUTIVE). Ringraziando per la collaborazione distinti saluti

FP – Gentile Dirigente Scolastico,

 

in merito alla sua richiesta, mi permetto, in premessa, di segnalarle brevemente la normativa di riferimento in materia di presentazione della richiesta di ricostruzione di carriera.

Riprendendo quanto indicato in alcuni post precedenti, si chiarisce che il diritto alla ricostruzione di carriera decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova.

Pertanto l’elemento che dà diritto alla presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo è il superamento del periodo di prova.

Per quanto concerne la presentazione dell’istanza da parte dell’interessato – è opportuno non trascurare i termini di prescrizione previsti dall’attuale normativa.

Infatti, il diritto alla ricostruzione di carriera è un diritto prescrivibile ovvero dalla conferma in ruolo decorrono i termini di prescrizione.

La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di 10 anni (dalla conferma in ruolo), mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 5 anni.

Detto ciò, nella fattispecie: la domanda di ricostruzione di carriera da parte del docente è stata presentata entro il limite dei 10 anni e pertanto l’Amministrazione deve accogliere la suddetta istanza, ponendo attenzione alla questione della prescrizione degli arretrati.

Nel caso specifico la prescrizione degli arretrati decorre dal primo giorno utile per la presentazione della domanda ovvero 1/9/06 e fino a 5 anni prima rispetto a quando è stata presentata ovvero 5 anni prima del 13/1/2016 (12/1/2011).

Pertanto gli arretrati spettano dal 1/1/2011 e considerato che matura la fascia stipendiale 9/14 dal 1/9/2011, ad avviso dello scrivente ha diritto giuridicamente ed economicamente all’applicazione della fascia stipendiale 9/14.

Si precisa che la progressione economica segue il suo regolare “percorso”., tenuto ovviamente conto dell’attuale blocco dell’anno 2013 così come previsto dal DPR 122/2013.

 

 


Normativa di riferimento in materia di presentazione della richiesta di ricostruzione di carriera

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Maria  – Buongiorno, sono una docente di scuola primaria che insegna L2 e sono entrata di ruolo nell’ A/S 2015-2016. Ora sono in procinto di chiedere la ricostruzione di carriera solo che dal mio plesso mi dicono che per poterla fare occorrono un minimo di anni 9 di pre-ruolo con incarichi annuali e non spezzati. Io ho 8 anni di incarichi annuali di pre-ruolo e piccoli incarichi spezzati; ho diritto a fare la domanda di ricostruzione o ha ragione la scuola?? Grazie

FP – Gentile Maria,

in riferimento alla sua richiesta le segnalo brevemente la normativa di riferimento in materia di presentazione della richiesta di ricostruzione di carriera.

Fondamentale chiarire quanto segue: il diritto alla ricostruzione di carriera (presentazione dell’istanza) decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova.

Per quanto concerne la presentazione dell’istanza da parte dell’interessato – è opportuno non trascurare i termini di prescrizione previsti dall’attuale normativa: infatti, il diritto alla ricostruzione di carriera è un diritto prescrivibile ovvero dalla conferma in ruolo decorrono i termini di prescrizione. La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di 10 anni (dalla conferma in ruolo), mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 5 anni.

Detto ciò: lei può presentare fin da ora (dando per scontato che abbia superato il periodo di prova) l’istanza di riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera , indipendentemente dal servizio pre-ruolo

Domanda ai fini della valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo svolti anteriormente all’immissione in ruolo

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Sabrina –  immessa in ruolo nella scuola dell’infanzia l’1/9/2009, con due anni di preruolo nella scuola secondaria di I grado – posto sostegno. Dopo il superamento dell’anno di prova ho fatto richiesta per la ricostruzione di carriera che mi è stata riconosciuta. Ho prestato servizio nella scuola dell’infanzia per 5 anni (dal 1/9/2009 al 31/8/2014. Dal’1/9/2014 ho ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di I grado – posto sostegno. Vorrei sapere se in questo caso si debba ripresentare la domanda di ricostruzione carriera. So che con la nuova legge si deve presentare entro il 31 dic dell’anno in corso. Fiduciosa in una Sua risposta la ringrazio anticipatamente e le porgo cordiali saluti

FP – Gentile Sabrina,

in merito alla sua richiesta le segnalo che successivamente, alla conferma in ruolo (docente secondaria) deve presentare apposita domanda ai fini della valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo svolti anteriormente.

Pare doveroso una precisazione: attualmente non vi è nessuna disposizione che preveda il riconoscimento ai fini della carriera (docente secondaria) del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di insegnante dell’infanzia, pertanto si applicherà il meccanismo della temporizzazione.

Servizio civile nazionale volontario per una donna

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Scuola – Buongiorno, vorremmo porre il seguente quesito, se potete aiutarci: dobbiamo procedere alla ricostruzione di carriera di una insegnante che ha prestato servizio civile nazionale  volontario dall’01/02/2004 al 28/02/2005. E’  valutabile tale servizio  anche se si tratta di una donna?

FP – Gentile Scuola,

in merito alla richiesta si segnala quanto segue: l’art. 485 del D.L.vo 297/1994 che regolamenta la valutazione dei servizi al comma 7 testualmente recita: “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello militare è valido a tutti gli effetti”.

Come si evince, la norma non fa alcun richiamo al servizio civile non sostitutivo di quello militare.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, il periodo non deve essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera.

Doverosa una precisazione: secondo una giurisprudenza ormai consolidata non può essere effettuata alcuna analogia tra procedimenti diversi, ed è possibile riconoscere esclusivamente i servizi espressamente previsti dalla norma (cfr. Consiglio di Stato – VI sezione del 06.06.1984 n. 346, del 05.03.1986, n. 202 e del 06.03.1992, n. 157 ; Corte dei Conti – Sezione del Controllo del 18.06.1987, n. 1784).

Ricostruzioni di carriera e servizio prestato nelle scuole paritarie

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Assistente Amministrativa –   Dovendo a breve elaborare le Ricostruzioni di carriera di diverse docenti di scuola primaria che hanno servizi pre-ruolo anche presso scuole paritarie vi chiedo se tale servizio è valido per la ricostruzione di carriera. ll funzionario dell’Ufficio scolastico territoriale di Pesaro,interrogata, mi ha risposto che per la ricostruzione di carriera il servizio presso le scuole paritarie non è valido. Attendo anche il vostro parere. grazie in anticipo della risposta

FP – Gentile Assistente Amm.vo.,

in merito alla sua richiesta, le segnalo che non ci sono disposizioni che consentano d riconoscere il servizio prestato nelle scuole paritarie, pertanto non può essere riconosciuto utile  ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera.

Discorso diverso per il servizio svolto nelle scuole paritarie comunali elementari non statali destinatarie della parità in virtù della L.62/2000 e scuole superiori comunali: questi sono da considerare validi ai ini della ricostruzione di carriera

L’istruttoria tutta, relativa al decreto di ricostruzione di carriera, resta in seno alla scuola di titolarità

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Scuola – Buongiorno, sono un’ assistente amministrativa che deve emettere una ricostruzione di carriera per una docente entrata in ruolo con chiamata diretta del Dirigente Scolastico, assegnata nell’Ambito Territoriale dell’Emilia- Romagna e poi nella nostra scuola dal 01.09.2016 ( quindi titolare nel nostro istituto fino al 31.08.2019) ; a metà settembre ha ottenuto l’assegnazione provvisoria in una scuola in provincia di Pesaro. Quando provo ad emettere il decreto il sistema mi dice “ il personale trovato non è di competenza della scuola”. Chi deve emettere tale decreto? Grazie mille per la collaborazione.

FP – Gentile Scuola,

in merito alla richiesta, si segnala, che ad avviso dello scrivente, l’istruttoria tutta, relativa al decreto di ricostruzione di carriera, resta in seno alla scuola di titolarità assegnata al docente nell’ambito di riferimento, dietro presentazione di regolare istanza da parte del personale interessato.

Pertanto resta valido quanto indicato nel D.P.R. 275/1999.

In riferimento alla “questione tecnica” del SIDI, si segnala quanto indicato dall’U.S.R. della Toscana, alle proprie istituzioni scolastiche:

“Si segnala che le scuole che hanno docenti con incarico triennale 2016-2019 ma con assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/2017 presso altra scuola, se prima non viene cancellata l’assegnazione provvisoria, non possono aprire e gestire le pratiche di ricostruzione carriera. Il problema sarà risolto dal gestore HP nei prossimi mesi.

In ogni modo, previa cancellazione temporanea dell’assegnazione provvisoria, la scuola che ha conferito l’incarico triennale al docente può gestirne le pratiche di ricostruzione carriera.”

 

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